IL TRIBUNALE
   Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale n.  13/1999
 nei  confronti di Giardina Luciano nato a Caltagirone il 23 settembre
 1967, in atto sottoposto alla  misura  della  liberta'  vigilata  con
 prescrizioni.
   Il  tribunale,  premesso  che  l'odierno  imputato  e' sottoposto a
 procedimento penale per rispondere dei reati di cui agli artt. 56-575
 c.p. e 56-624 e 625 c.p., per avere compiuto atti idonei a  provocare
 la  morte  dell'agente  della  Polstato  Catania Calogero, dopo avere
 sfilato la pistola di ordinanza dalla  fondina  di  un  altro  agente
 della  Polstato,  Maravigna  Giovanni,  e  che,  a seguito di perizia
 psichiatrica disposta dal Gip, e' emerso  che  l'imputato  soffre  di
 disturbo bipolare, fronteggiabile con adeguata terapia farmacologica,
 psicologica   e   socioterapica,   da   prestare   in  luogo  diverso
 dall'Ospedale Psichiatrico Giudiziario, che non appare  luogo  ideale
 per una completa ripresa del soggetto,
                              R i l e v a
   Il  soggetto  in  questione  rientra  in quella categoria di malati
 clinici con disturbi mentali, in cui la terapia piu' efficace al fine
 di  eliminare  o  ridurre  la  patologia,  o  comunque  di   renderla
 controllabile,  e  pertanto  non  pericolosa,  consiste  in misure di
 ordine    farmacologico,    psicologico    e    socioterapico,    non
 somministrabili  in  struttura psichiatrica giudiziaria, non idonea a
 garantire un ambiente di degenza atto allo scopo, il tutto  per  come
 tecnicamente  evidenziato  dalla c.t. in atti disposta dal g.i.p. del
 tribunale.
   La conclusione del  suddetto  accertamento  peritale  individua  il
 Giardina  come  soggetto incapace di intendere e di volere al momento
 del fatto, con giudizio di permanenza di pericolosita'  sociale,  ove
 lo  stesso  non  sia  sottoposto  a  specifico trattamento sanitario,
 meglio  evidenziato  in  consulenza,  ribadendo  che  il  trattamento
 sanitario  in questione implica una remissione dei disturbi, peraltro
 ampiamente  preceduti  da  una  forma  di incubazione apprezzabile da
 fatti esteriori.
   Il perito ha chiarito che il disturbo mentale di cui e' affetto  il
 Giardina  e'  di  tipo  ciclico,  caratterizzato  dall'alternanza  di
 episodi  dell'umore  di  tipo  depressivo,  con  sintomi  tipici   di
 insonnia, cefalea, difficolta' ad intrattenere relazioni sociali e di
 tipo   espansivo,  con  sintomi  di  sovraeccitazione  dell'umore  ed
 iperattivita'.
   La fase espansiva puo' essere prevenuta con opportuni controlli del
 servizio di salute  mentale,  supportati  dalla  somministrazione  di
 farmaci  specifici  e  terapie psicologiche, utili per il soggetto, e
 che di fatto  non  sono  realizzabili  nell'O.P.G.  per  mancanza  di
 operatori.
   I   sanitari   dell'O.P.G.   che  lo  hanno  avuto  in  cura  prima
 dell'applicazione da parte del g.i.p.  della  misura  della  liberta'
 vigilata con prescrizioni hanno peraltro segnalato con nota agli atti
 del  14  ottobre  1998  "che  il  quadro attuale e' di compenso delle
 condizioni timiche realizzatosi con  terapia  psicofarmacologica  che
 deve   essere   regolarmente   continuata  sotto  costante  controllo
 psicofarmacologico, anche per  adattare  la  terapia  alle  possibili
 modificazioni  del  quadro  clinico. Questo controllo, inizialmente a
 cadenza frequente, puo' essere realizzato anche  da  idoneo  servizio
 territoriale.  Al verificarsi di questo controllo ed al buon compenso
 psichico si ritiene non esservi pericolosita' in senso psichiatrico".
   Sulla   base   della   suddetta   definizione   clinica   e   della
 individuazione  di  una  terapia  specifica  ed adeguata alle singole
 condizioni dell'imputato, si pone il problema della  definizione  del
 procedimento   penale   che   lo  riguarda,  ove  prospettandosi  una
 assoluzione    per    inimputabilita',    residua     il     problema
 dell'applicazione  di  una misura di sicurezza ai sensi dell'art. 222
 c.p. con ricovero in un manicomio giudiziario,  oggi  O.P.G.,  misura
 che,  per  come  si  e'  detto,  non  appare adeguata alle condizioni
 cliniche  dell'imputato,  ed  anzi  si  pone  in  contrasto  con   la
 possibilita'  di recupero ed, in definitiva, con il raggiungimento ed
 il mantenimento di  uno  stato  di  salute  apprezzabile,  cui  anche
 l'imputato o l'internato ha diritto a mente dell'art. 32 Cost..
   Il  dettato  dell'art.  222  c.p.  non  concede  alcuna facolta' di
 graduazione da parte del giudice della misura  da  irrogare,  si'  da
 renderla  adeguata  alle specifiche esigenze del soggetto, sicche' il
 diritto positivo, allo stato, non lascia altra  forma  di  intervento
 giudiziario  che il ricovero in O.P.G. per un periodo non inferiore a
 due anni.
   Tale  formulazione  dell'art.  222  c.p.,  quindi,  alla  luce  del
 principio  della  funzione  di  emenda  che deve essere connesso alla
 pena, e quindi anche alle misure di sicurezza,  di  cui  all'art.  27
 Cost.  e  del  principio  della tutela della salute come fondamentale
 diritto  dell'individuo  ed  interesse  della  collettivita'  di  cui
 all'art.  32 Cost., si pone in contrasto con i suddetti articoli, ove
 non preveda, in forza  della  funzione  di  recupero  dell'interdetto
 (art.  27 Cost.), e di mantenimento e ricerca del suo stato di salute
 ottimale (art. 32 Cost.), la graduazione di misure di  sicurezza  che
 in  quanto  diverse  ed  alternative  al  mero  ricovero  in ospedale
 psichiatrico  giudiziario,  siano  piu'  adeguate   alle   specifiche
 esigenze  di  tutela sia della collettivita', cui e' funzionale anche
 la  misura  di  sicurezza,  sia  dell'interdetto  cui  va garantita e
 ricercata la sua  emenda  che  corrisponde  nel  caso  di  specie  al
 raggiungimento  ed  al  mantenimento  di uno stato di salute psichica
 garantito dall'art. 32 Cost..
   La questione si pone come  attuale  e  rilevante  nel  procedimento
 penale  in  trattazione,  perche'  ove  si dovesse applicare la norma
 nella sua formulazione esistente, al Giardina andrebbe  irrogata  una
 misura  di  sicurezza (due anni di ricovero in O.P.G.) che secondo la
 perizia clinica in atti,  non  sarebbe  idonea  a  garantire  il  suo
 recupero clinico e psicologico.